DA OTTOBRE LA RIFORMA DELL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

In caso di liti con le banche, l’utente si può rivolgere all’Arbitro bancario Finanziario (ABF), una figura finalizzata ai sistemi di risoluzione alternativa delle liti fra consumatori e banche/finanziarie relative a operazioni e servizi bancari/finanziari. La particolarità di questi sistemi è la rapidità e l’economicità con cui si gestiscono i contenziosi.
Dal 1° ottobre è entrata in vigore la riforma delle funzioni di questa figura, che ha portato da 100 mila a 200 mila euro il valore delle controversie di cui si potrà occupare l’arbitro; e ha portato a massimo 6 anni la datazione delle vicende oggetto del contendere.
Ricordiamo che un consumatore può ricorrere all’ABF solo nel caso in cui, dopo aver presentato un reclamo alla banca o all’intermediario, trascorsi 60 giorni, non ha ricevuto alcuna risposta o ne ha ricevuto una insoddisfacente.
L’ABF trasmette il ricorso alla banca/intermediario, che dovrà rispondere con le proprie controdeduzioni entro 30 giorni, al termine dei quali il consumatore ha 25 giorni di tempo per ribattere. A questo punto, l’ABF comunica alle parti la chiusura del fascicolo. Ed entro 90 giorni si pronuncerà sull’esito della lite. Tale pronuncia non è vincolante, per cui le parti possono comunque ricorrere al tribunale ordinario, se non soddisfatte dell’esito.