GREEN PASS: COSA CAMBIA DAL 15 OTTOBRE

Dal 15 ottobre scatta l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass per tutti i lavoratori del settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. L’obbligo è al momento previsto fino al 31 dicembre 2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.
Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere al luogo di lavoro.
I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del certificato verde. Non avranno retribuzione o altro compenso, fino alla presentazione del green pass o comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il decreto precisa che non ci saranno conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti è possibile sostituire temporaneamente il lavoratore che non ha il green pass. Dopo infatti il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Il lavoratore che entra a lavoro sprovvisto di green pass è punibile con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600 e 1.500 euro che viene comminata dal prefetto ed eventualmente anche con una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
I datori di lavoro che non verificano il possesso di green pass da parte dei lavoratori o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per il controllo, sono punibili con sanzione da 400 a 1.000 euro.